(Legge 21 novembre 1988, n. 508). I criteri di concessione sono diversi a seconda dell’età.
Minore di 12 anni: l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore.
Maggiore di 12 anni: l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre richiesto di dimostrare che l’insorgenza dell’ipoacusia è precedente ai 12 anni
Condizioni:
essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
essere stato riconosciuto sordomuto (con le precisazioni di cui sopra);
indipendente dall’età;
indipendente dal reddito personale.
Incompatibilità
L’erogazione dell’indennità di comunicazione è incompatibile con l’indennità di frequenza (per i minori). L’indennità di comunicazione è cumulabile con l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili. Spetta anche nel caso di ricovero in istituto.
Ciechi civili: la pensione per i ciechi parziali
(Legge 10 febbraio 1962, n. 66).
Condizioni:
è concessa ai maggiorenni e ai minorenni;
essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 16.127,30.
Ciechi civili: l’indennità speciale per i ciechi parziali
(Legge 21 novembre 1988, n. 508).
L’indennità spetta ai ciechi parziali e viene erogata al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dall’età e dal reddito personale dell’interessato.
Condizioni:
essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
essere stato riconosciuto cieco parziale, cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione
è indipendente dal reddito personale
è indipendente dall’età
Incompatibilità:
L’erogazione dell’indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l’indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra.
L’indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.