Sordi: l’indennità di comunicazione
(Legge 21 novembre 1988, n. 508).
I criteri di concessione sono diversi a seconda dell’età.
Minore di 12 anni: l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore.
Maggiore di 12 anni: l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre richiesto di dimostrare che l’insorgenza dell’ipoacusia è precedente ai 12 anni
Condizioni:
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere stato riconosciuto sordomuto (con le precisazioni di cui sopra);
- indipendente dall’età;
- indipendente dal reddito personale.
Incompatibilità
L’erogazione dell’indennità di comunicazione è incompatibile con l’indennità di frequenza (per i minori).
L’indennità di comunicazione è cumulabile con l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili.
Spetta anche nel caso di ricovero in istituto.