Associazione Genitori e Figli
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Altri tipi di indennità

Sordi: l’indennità di comunicazione

(Legge 21 novembre 1988, n. 508).
I criteri di concessione sono diversi a seconda dell’età.

Minore di 12 anni: l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore.

Maggiore di 12 anni: l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre richiesto di dimostrare che l’insorgenza dell’ipoacusia è precedente ai 12 anni

Condizioni:
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere stato riconosciuto sordomuto (con le precisazioni di cui sopra);
  • indipendente dall’età;
  • indipendente dal reddito personale.
Incompatibilità

L’erogazione dell’indennità di comunicazione è incompatibile con l’indennità di frequenza (per i minori).
L’indennità di comunicazione è cumulabile con l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili.
Spetta anche nel caso di ricovero in istituto.

Ciechi civili: la pensione per i ciechi parziali

(Legge 10 febbraio 1962, n. 66).
 

Condizioni:
  • è concessa ai maggiorenni e ai minorenni;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
  • non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 16.127,30.
Ciechi civili: l’indennità speciale per i ciechi parziali
(Legge 21 novembre 1988, n. 508). L’indennità spetta ai ciechi parziali e viene erogata al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dall’età e dal reddito personale dell’interessato.
Condizioni:
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
  • essere stato riconosciuto cieco parziale, cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione
  • è indipendente dal reddito personale
  • è indipendente dall’età
Incompatibilità:
  • L’erogazione dell’indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l’indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra.
  • L’indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.