Associazione Genitori e Figli
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Indennnità di accompagnamento

LEGGE 11 FEBBRAIO 1980, N. 18

Che cos’è e chi ne ha diritto?

L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’inabilità totale e permanente (100%) e l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua.

Spetta a tutti i cittadini in possesso dei suddetti requisiti sanitari, residenti stabilmente in Italia, indipendentemente dal reddito personale annuo e dall’età. Per i cittadini stranieri comunitari è necessaria iscrizione all’anagrafe del comune di residenza, per i cittadini stranieri extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno di almeno un anno.

Inoltre, non bisogna essere ricoverati in istituto con pagamento delle rette a carico dello Stato (o di Ente pubblico).

La domanda

La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali, oppure tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria.

Decorrenza e durata
L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.
L’importo

Per il 2023 l’importo dell’indennità è di € 527,16 mensili.

Incompatibilità con altre prestazioni pensionistiche
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. È data facoltà al cittadino di esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. L’indennità di accompagnamento è invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
Impugnazione della decisione INPS

In caso di diniego della prestazione da parte dell’Inps pur sussistendo i requisiti di legge, è possibile impugnare davanti all’Autorità Giudiziaria il provvedimento di diniego, entro 6 mesi dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.