Associazione Genitori e Figli
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Indennnità di frequenza

Che cos’è e chi ne ha diritto?

L’indennità di frequenza scolastica è una provvidenza economica erogata dall’INPS in favore dei minori di anni 18 ai quali sia stata riconosciuta la condizione di “minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età” o di “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”.
I minori devono risiedere in Italia ed essere cittadini italiani o dell’Unione europea o cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (o iscritti in quello dei genitori).

Gli ulteriori requisiti necessari sono:

  • la frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche asili nido) o di centri di formazione professionale pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale o di centri ambulatoriali diurni, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione di persone portatrici di handicap;
  • un reddito inferiore alla soglia stabilita annualmente (per il 2023 il limite di reddito personale annuo è pari a € 5.391,88.

L’indennità di frequenza non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato a carattere continuativo o permanente presso strutture pubbliche o private.

La domanda

Per ottenere l’indennità mensile di frequenza è necessario che il legale rappresentante (genitore, tutore, curatore) del minore con disabilità presenti domanda in via telematica (anche tramite CAF o patronato) alla sede Inps territorialmente competente, allegando un certificato medico che attesti le difficoltà del minore a svolgere le funzioni proprie della sua età, con la diagnosi della patologia e il certificato di frequenza scolastica rilasciato dalla scuola o una autocertificazione del genitore stesso.

L’importo

L’importo dell’indennità di frequenza viene stabilito annualmente con apposito decreto e viene corrisposta per 13 mensilità.
Per l’anno 2023 l’importo mensile della prestazione è di € 313,91.

Incompatibilità con altre prestazioni pensionistiche
L’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità di accompagnamento e con le indennità previste per i ciechi civili e i sordi civili. Nel caso in cui si ha diritto a più prestazioni incompatibili tra loro si può scegliere quella più favorevole.
Impugnazione della decisione INPS
In caso di diniego della prestazione da parte dell’Inps pur sussistendo i requisiti di legge, è possibile impugnare davanti all’Autorità Giudiziaria il provvedimento di diniego, entro 6 mesi dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.